Le nostre proposte

PROPOSTE DI INTERVENTI LEGISLATIVI

 L’associazione Atdal Over 40, oltre a farsi portavoce di una situazione sociale al limite della sostenibilità, che vede quasi un milione e mezzo di adulti colpiti dal problema della disoccupazione è anche soggetto di proposte concrete che non nascono da velleitarie teorizzazioni, ma dal concreto e quotidiano confrontarsi con questa  emergenza sociale.

Che la precarietà a tempo indeterminato, spacciata per flessibilità, sia divenuta una realtà molto diffusa è un dato di fatto dimostrato da studi e ricerche di ogni tipo. È dalla metà degli anni ’90, che compare una nuova categoria di disoccupati, gli over50 espulsi dalle aziende, impossibilitati a ricollocarsi e neppure in grado di accedere alla pensione. In parallelo le strategie aziendali di ringiovanimento degli organici non colpiscono più soltanto le tradizionali fasce del lavoro manuale ma si estendono all’area dei colletti bianchi siano essi impiegati, quadri o dirigenti. Ci preme ricordare che durante tutta questa fase, che si protrae ormai da oltre 15 anni,  le imprese hanno attuato politiche di svecchiamento degli organici espellendo dal ciclo produttivo centinaia di migliaia di lavoratori maturi, over50 prima, over45 e over40 poi.

Tutte le riforme effettuate in questo periodo, sia previdenziali che del lavoro hanno ignorato la necessità di introdurre misure a tutela di queste fasce di nuovi disoccupati per i quali non esiste la possibilità di scegliere se continuare a lavorare fino a 65 anni e oltre.

Ad aggravare ulteriormente la situazione è intervenuto il lungo periodo di crisi, in conseguenza del quale, il numero delle famiglie e dei soggetti che vivono al di sotto della soglia di povertà è cresciuto in modo drammatico. Tanto drammatico che per molte famiglie è oggi difficile arrivare alla fine del mese, sostenere gli impegni economici assunti, garantire ai propri figli la possibilità di proseguire gli studi, aiutare i familiari anziani che necessitano di cure e assistenza. Questo dunque lo scenario con il quale ci dobbiamo confrontare e rispetto al quale andiamo a sviluppare le nostre proposte operative nel breve e nel medio termine che possono essere riassunte in tre macroaree:

A) I profondi mutamenti che hanno interessato il mondo del lavoro e le mutate condizioni dell’assetto industriale e produttivo del paese, rendono indispensabile una ridefinizione dei criteri identificativi delle figure del disoccupato e del lavoratore precario. Si ritiene che questo percorso sia necessario ai fini della realizzazione di un Sistema di Welfare Universale che preveda l’istituzione di una indennità di disoccupazione generalizzata (coerente e non conflittuale con le recenti ipotesi di dare vita ad una forma di  reddito di cittadinanza)  per tutti coloro che si trovano privi di lavoro. Un’indennità idonea a garantire un reddito dignitoso,  per un periodo di tempo adeguato a sostenere la ricerca senza angoscia di un nuovo lavoro.

 B) Interventi mirati ad ampliare e rafforzare le possibilità di accesso al mondo del lavoro per giovani e meno giovani combattendo ogni forma di discriminazione e di ricorso alla pratica del lavoro nero.

 C) Interventi atti a sanare le pesanti discriminazioni venutesi a creare in conseguenza delle innumerevoli riforme  intervenute sia sui criteri di accesso che di calcolo della rendita previdenziale.

 

AZIONI PER UNA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

 1) SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI / PRECARI

 La mancanza di lavoro e di reddito è una situazione che accomuna donne e uomini, giovani e meno giovani e li relega in una condizione di gravissimo disagio. Occorre quindi intervenire con misure di carattere universale in linea con quanto da molti anni avviene nella maggior parte dei paesi della UE a 15.

 RIDEFINIZIONE DELLA QUALIFICA DI DISOCCUPATO

Ridefinizione ed estensione della qualifica di disoccupato, con possibilità quindi di accesso ai sistemi di tutela, da attribuirsi non solo ai soggetti in attesa di occupazione o oggetto di licenziamento ma anche per:

  • i lavoratori subordinati, anche atipici, che NON abbiano svolto attività lavorativa continuativa da almeno 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro anche quando tale fine è stata determinata da dimissioni spontanee o consensuali;
  • i lavoratori autonomi che in 1 anno producono un volume di fatturato inferiore al minimo soggetto a contribuzione previdenziale.
  • Alle cooperative e alle società di persone costituite da soggetti disoccupati over40 si applicano le disposizioni previste per le cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni).

 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Riforma dell’istituto dell’indennità di disoccupazione la cui durata viene estesa fino ad un massimo di 5 anni. Per i primi 2 anni il lavoratore fruisce di una indennità mensile pari all’80% dell’ultimo salario percepito mentre nei 3 anni successivi tale indennità scende al 70% dell’ultimo salario percepito.  Durante tutto il periodo in cui viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione si garantisce la piena copertura della contribuzione previdenziale.

Durante il periodo di riconoscimento dello stato di disoccupazione spetta ai Centri Pubblici per l’Impiego individuare idonei percorsi per la formazione / riqualificazione del soggetto disoccupato, reperire ed offrire allo stesso nuove opportunità di lavoro coerenti ed adeguate alle caratteristiche professionali ed ai suoi obblighi famigliari.

Il disoccupato che fruisce dell’indennità di disoccupazione perde tale diritto nel caso si rifiuti di aderire ai programmi di formazione / riqualificazione che gli vengono proposti. La perdita del diritto all’indennità di disoccupazione si verifica anche quando il disoccupato rifiuti per la terza volta una proposta di lavoro rispondente alle sue caratteristiche professionali.

AZIONI PER UNA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

2) NORME A SOSTEGNO DELL’ACCESSO AL LAVORO

 a) Misure di contrasto ad ogni forma di discriminazione

Introduzione di norme e sanzioni atte a contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia nelle offerte di lavoro che nello svolgimento delle attività lavorative all’interno di qualsiasi struttura pubblica o privata.

Attuazione immediata del Decreto Legislativo del 9 luglio 2003, n. 216: “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del13 agosto 2003 che all’articolo 3 recita:

Il principio di parità di trattamento senza distinzione di età si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato con specifico riferimento alle seguenti aree: accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione…”

Questo Decreto non è stato mai applicato. Da una rilevazione compiuta dalla Sda Bocconi e da Astra Demoskopea sulle inserzioni pubbliche, risulta che in oltre 5.000 annunci pubblicati su quotidiani nazionali e siti Internet, quasi il 60% pone un vincolo di età che, nella maggioranza dei casi, si attesta intorno ai 35 anni. Nella media comunque i destinatari delle inserzioni sono persone tra i 24,8 e i 34,2 anni.

Diviene, a nostro avviso indispensabile,  introdurre significative sanzioni amministrative da applicarsi ad enti pubblici e privati responsabili di pubblicazione di offerte di lavoro discriminatorie per genere, età, religione, etnia, ecc., in violazione del dettato Costituzionale e delle vigenti leggi in materia.

b) Contratti precari

Radicale revisione delle normative introdotte con il Pacchetto Treu ela Legge30 al fine di ridurre le forme contrattuali flessibili ad un massimo di due o tre non rinnovabili alla scadenza se non con la conferma del lavoratore a tempo indeterminato. Impossibilità per l’azienda che ha chiuso un contratto temporaneo di assumere un lavoratore con analoga forma contrattuale entro 6 mesi dalla chiusura del precedente contratto.

 c) Tutela nelle assunzioni

Ai lavoratori con età superiore ai 40 anni, licenziati da un’azienda con più di 15 dipendenti, viene garantita la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora questa riprenda la sua attività, anche con diversa denominazione, entro tre anni dalla data del licenziamento.

d) Contratto di formazione lavoro

Estensione del contratto di formazione e lavoro per i disoccupati con età superiore ai 40 anni.

e) Agevolazioni fiscali e contributive

Il datore di lavoro che assume un lavoratore inoccupato di età superiore ai 40 anni versa i contributi richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti e per un periodo massimo di 5 anni.

f) Possibilità di impiego a tempo determinato presso la PA locale.

In presenza di effettiva necessità della PA e in corrispondenza di soggetti inoccupati in possesso di requisiti idonei a soddisfare le esigenze dell’amministrazione, favorire l’inserimento temporaneo di tali soggetti. Nello specifico non si intende riproporre la logica dei lavori socialmente utili ma favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro per rispondere a specifiche necessità, qualora sussistano, della PA. In ogni caso si dovrebbe procedere con contratti di assunzione a termine privilegiando, a parità di requisiti, disoccupati non lontani dal raggiungimento del requisito previdenziale.

 g) Misure di contrasto al lavoro nero

Rafforzamento delle pene a chi si avvale o si rende complice di attività lavorative in nero ed estensione dei controlli atti a perseguire il mancato rispetto della legge.

h) Osservatori Occupazione

Istituzione a livello Nazionale e Locale (Comuni, Province e Regioni) di Osservatori incaricati di monitorare, anche con in collaborazione con i Centri per l’Impiego:

La situazione occupazionale sul territorio e l’effettiva necessità di risorse specialistiche da parte delle imprese.

Agli Enti Previdenziali è fatto carico di collaborare con gli Osservatori Nazionali e Locali nel fornire dati relativi a:

  • Numero di soggetti che hanno interrotto i versamenti contributivi e loro posizione

contributiva

  • Numero di soggetti che hanno trasferito la contribuzione ad un diverso ente gestore o ad una diversa cassa nell’ambito dello stesso ente e loro situazione contributiva
  • Numero di soggetti che hanno aderito alla contribuzione volontaria e loro situazione contributiva.

i) Centri per l’Impiego

Potenziamento qualitativo e quantitativo delle risorse dei CPI anche con l’inserimento di disoccupati over40 che dispongano di idonee competenze per i quali, laddove si renda necessario, vengano istituiti appropriati percorsi formativi.

Attivazione di organismi di confronto tra CPI e Organizzazioni Imprenditoriali al fine di individuare specifiche esigenze professionali richieste in un bacino geografico.

Organizzazione, presso i CPI, di percorsi formativi gratuiti, coerenti con i bisogni emersi dal confronto con le Organizzazioni Imprenditoriali, finalizzati al ricollocamento e riservati ai lavoratori inoccupati di età superiore a 40 anni.

Erogazione di specifici servizi mirati a sostegno della ricollocazione (bilancio delle competenze, piani di formazione gratuiti, counselling, ecc.) affidati a professionisti interni al CPI o accuratamente selezionati e certificati da Enti Universitari.

Erogazione di servizi di sostegno psicologico specialistico laddove si tratti di ricostruire fiducia e motivazione.

Servizi informativi sulle tematiche previdenziali e contributive, di indirizzo verso enti  ed uffici preposti a fornire supporto in merito alle normative in materia di diritto del lavoro, previdenza, assistenza.

l) Sostegno all’autoimprenditoria

Istituzione di un Fondo Nazionale a sostegno dell’auto-imprenditorialità e l’auto-impiego per gli inoccupati di lungo termine con età superiore ai 40 anni. Il Fondo dovrà prevedere l’erogazione di contributi a fondo perduto o rimborsabili nel tempo senza interessi, a sostegno di progetti di auto-imprenditoria presentati dai soggetti rispondenti ai requisiti indicati nonché servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione specialistica.

 AZIONI PER UNA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

3) IN MATERIA DI DIRITTI PREVIDENZIALI

  I provvedimenti di seguito indicati si propongono di:

  • Offrire una sanatoria rispetto alle discriminazioni venutesi a creare a danno di molti soggetti espulsi e non più riammessi nel ciclo produttivo, in conseguenza delle riforme intervenute sul sistema previdenziale pubblico;
  • Evitare il ricrearsi nel tempo di situazioni di discriminazione a danno di soggetti che, a causa della perdita del posto di lavoro, non sono più nella condizione di operare la scelta di proseguire nell’attività lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti previdenziali previsti dalle norme in vigore.  Si propongono in particolare interventi in tre aree:

 

1) Sulla maturazione del diritto e sui criteri di calcolo

  • Possibilità di accesso alla pensione per quei lavoratori, ex-dipendenti nella condizione riconosciuta di inoccupato da almeno 1 anno o autonomi in assenza di fatturato da almeno 1 anno che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbiano almeno 35 anni di versamenti contributivi.
  • Possibilità di accesso alla pensione per i lavoratori over55 che abbiano maturato almeno 30 anni di versamenti contributivi, e che siano ex-dipendenti inoccupati da almeno 1 anno o autonomi in assenza di fatturato da almeno 1 anno, prevedendo una formula che trattenga dalla pensione stessa la quota contributiva fino a maturazione dei parametri previsti dalla normativa.
  • Ai fini del computo dell’anzianità contributiva e del riconoscimento del diritto previdenziale vengono considerati e totalizzati i contributi versati in tutti i fondi di previdenza, senza vincoli sulla durata  di permanenza nel singolo fondo.
  • Estensione del criterio di ricongiunzione gratuita a tutte le gestioni finora escluse.
  • Reintroduzione della possibilità, per i lavoratori ex-dipendenti in mobilità, titolari di un reddito al di sotto di una certa soglia minima, di svolgere attività saltuarie ad integrazione del reddito derivante dalla mobilità stessa in conformità con quanto indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione nr. 6463 del 01.01.2004.
  • Interventi atti a razionalizzare i criteri di contribuzione e di calcolo della rendita da applicarsi in modo univoco a tutti i fondi previdenziali allo scopo di eliminare le aree di privilegio e disparità di trattamento tra lavoratori di differenti comparti.
  • interventi normativi atti a risolvere situazioni di squilibrio esistenti per quei lavoratori che, in ragione di frequenti cambi di posto di lavoro, di periodi di interruzione dell’attività lavorativa oppure di perdita della documentazione attestante la contribuzione effettuata per brevi periodi di lavoro, si trovino a dover attendere anni nell’assoluta incertezza dei propri diritti a causa di una normativa che non permette di recuperare tali periodi, anche a titolo oneroso, e quindi di maturare i requisiti per il raggiungimento dei parametri pensionabili.

 

IPOTESI PER IL REPERIMENTO DEI FONDI A  SOSTEGNO DI UN NUOVO WELFARE

 Questi sono alcuni degli interventi che ATDAL  Over 40 propone per sostenere finanziariamente, accanto a reali politiche di lotta alla corruzione e all’evasione fiscale, un intervento sulle politiche del lavoro.

Accorpamento degli attuali Enti Previdenziali: creazione di un unico ente previdenziale pubblico nel quale far confluire tutti gli attuali enti esistenti. Parificazione dei trattamenti sotto l’aspetto contributivo, dei criteri di calcolo e accesso alla pensione.

Bilanci degli Enti Previdenziali: attuazione della separazione dei costi imputabili all’assistenza da quelli ad indirizzo previdenziale. Solo i costi previdenziali permangono a carico degli Enti di competenza mentre i costi per le voci imputabili all’assistenza vengono trasferiti a carico della fiscalità generale.

Abolizione di ogni forma di sostegno alle ristrutturazioni – riorganizzazioni aziendali (cassa integrazione, mobilità, prepensionamenti, ecc.) fatti salvi casi eccezionali da gestire alle condizioni di seguito indicate. Nei casi in cui l’intervento pubblico si renda indispensabile la copertura dei costi  dovrà essere garantita senza alcuna incidenza sui costi degli Enti Previdenziali;

  • l’azienda fruitrice del sostegno pubblico si impegna a non delocalizzare al di fuori dei confini nazionali alcuna attività per un periodo minimo di 5 anni;
  • l’azienda fruitrice del sostegno pubblico, qualora non dovesse tener fede all’impegno a non delocalizzare per il periodo minimo di 5 anni, è tenuta ad un rimborso pari e 3 volte il contributo ricevuto oltre agli interessi di legge. Impegno da garantirsi a mezzo di fideiussione bancaria.

Istituzione di un fondo “crisi aziendale” obbligatorio, esteso a tutte le categorie imprenditoriali e destinato, in caso di licenziamento dovuto ad esigenze aziendali, a garantire al lavoratore, in mancanza di nuova occupazione, il reddito maturato in azienda per la durata massima di 5 anni. Il fondo sarà finanziato dalle aziende con un contributi pari al 3% del monte salari e dai lavoratori con una trattenuta pari all’1% del salario. La gestione del fondo da demandarsi ad enti bilaterali con regole da stabilire.

A parziale compensazione dell’aggravio dei costi per l’introduzione del fondo “crisi aziendale” e considerando la riduzione dei costi a carico degli Enti Previdenziali, dovuti all’abolizione delle precedenti forme di sostegno alle ristrutturazioni aziendali, l’aliquota contributiva previdenziale viene ridotta e unificata per tutte le categorie di lavoratori subordinati al 28% del salario lordo (20% a carico dell’impresa, 8% a carico del lavoratore).

120124-Proposte