Statuto

Allegato al verbale dell’Assemblea dei Soci del 16 settembre 2023

Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori Over 40

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. L’Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori Over 40 – Associazione di Promozione Sociale, la cui denominazione abbreviata è “ATDAL OVER 40 – APS” (di seguito per brevità “l’Associazione” o “ATDAL OVER 40”) è retta dalle norme del presente statuto, il quale è conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito per brevità denominato “Codice”).
  2. La sede dell’associazione è in Roma, via Sorelle Marchisio 49. Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché nell’ambito del territorio italiano.
  3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Principi generali

  1. I soci dell’Associazione riconoscono il valore e la funzione sociale dell’associazionismo, del volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  2. I soci promuovono lo sviluppo dell’Associazione salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favoriscono l’apporto originale  per  il  perseguimento  di  finalità  civiche, solidaristiche e di utilità  sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le norme del Codice civile e le altre norme speciali.

Art. 4 – Natura giuridica

ATDAL OVER 40 è un’associazione di promozione  sociale costituita per il perseguimento  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Art. 5 – Attività associative d’interesse generale

  1. L’Associazione può esercitare, in  via  esclusiva  o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice:
  2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione del volontariato e delle attività d’interesse generale svolte dall’Associazione;
  3. w) promozione e tutela dei diritti  dei lavoratori, dei disoccupati e degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale svolte dalla Associazione, nonché promozione delle pari opportunità.
  4. L’Associazione si propone di rappresentare i cittadini italiani in età matura ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  5. lavoratori dipendenti espulsi dal contesto produttivo, privati di ogni fonte di reddito in quanto impossibilitati a ritrovare una nuova occupazione e non riconosciuti idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici o per insufficienza dei requisiti contributivi;
  6. lavoratori dipendenti che vedano a rischio la conservazione del proprio posto di lavoro con conseguente possibilità di ricaduta nella categoria definita alla lettera precedente;
  7. lavoratori autonomi non riconosciuti idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici, pur disponendo di sufficienti requisiti contributivi.
  8. L’Associazione diffonderà i dati relativi agli studi e alle ricerche effettuate in tutte le sedi istituzionali, e promuoverà nella pubblica opinione la conoscenza della drammatica situazione in cui versano i cittadini di cui al comma 2.
  9. L’Associazione intende operare a favore delle categorie di cittadini di cui al comma 2, adottando:
  10. iniziative, in sede politica e sindacale, per sollecitare interventi legislativi sul fronte del lavoro e degli istituti previdenziali;
  11. iniziative per denunciare le situazioni di discriminazione nell’applicazione delle norme previdenziali. In proposito, l’Associazione intende denunciare il ricorso agli ammortizzatori sociali che ha permesso un accesso anticipato alla pensione per i lavoratori coinvolti da grandi ristrutturazioni aziendali e lo ha negato a coloro che sono stati espulsi individualmente dal ciclo produttivo.
  12. L’Associazione intende diffondere e promuovere sul territorio nazionale la conoscenza delle proprie finalità e delle proprie iniziative anche allo scopo di aggregare attorno a sé cittadini che, in quanto ex-lavoratori e non ancora pensionati, non dispongono di alcuna forma di rappresentanza.
  13. L’Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative compatibili coi suoi fini, ma dovrà mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 6 – Attività associative diverse

L’Associazione  può altresì esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che di volta in volta ne approvi lo svolgimento, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse in base a criteri e limiti stabiliti dalla legge.

Art. 7 – Raccolta fondi

L’Associazione può realizzare attività  di raccolta fondi una tantum oppure in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero mediante sollecitazione  al  pubblico, cessione o erogazione di beni o servizi di  modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 8  – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1.Il patrimonio dell’Associazione,  comprensivo  di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque  denominate  è utilizzato per  lo  svolgimento  dell’attività  statutaria  ai  fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi  sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore che svolgano attività simili o affini a quelle dell’Associazione, secondo quanto verrà stabilito dall’assemblea dei soci che deliberi lo scioglimento.
  2. Gli atti di devoluzione del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza  o  in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

Art. 10 – Scritture contabili e bilancio

  1. L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l’indicazione dei proventi(entrate) e degli oneri(spese), e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  2. Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dal Codice.
  3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dal Codice.
  4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
  5. L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 11 – Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione deve tenere:
  2. a) il libro dei soci;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
  5. d) se nominati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato dei probiviri.
  6. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libri di cui alla  lettera  d) del comma 1 sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  7. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente dell’organo sociale responsabile della tenuta degli stessi.
  8. A pena d’inammissibilità della richiesta, il socio deve indicare il libro o i libri che intende esaminare, e lo specifico motivo della richiesta. Il Presidente dell’organo sociale responsabile della tenuta del libro, sentito l’organo medesimo, dà motivato riscontro scritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta in senso positivo o negativo, con facoltà di porre al richiedente le condizioni ed i limiti che siano consentiti dalla legge.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di richiesta di estratti dai libri sociali o di copie di verbali o di bilanci trascritti nei libri medesimi.

Art. 12 – Volontario e attività di volontariato

  1. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal  beneficiario.  Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  3. Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute  dal  volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non  superino  l’importo

giornaliero  e  mensile stabilito dal Codice  e  che il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle  tipologie  di  spese  e  le  attività  di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario  è socio o tramite la quale svolge la propria  attività volontaria.
  2. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 13 – Assicurazione obbligatoria

L’Associazione deve assicurare i volontari di cui si avvalga contro gli infortuni  e  le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – Soci ordinari ed onorari – Presidente Onorario

  1. Possono fare richiesta di ammissione all’associazione come soci ordinari secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto:
  • tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi età non inferiore a diciotto anni;
  • enti ed associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella dell’associazione.
  1. L’ammissione di nuovi soci ordinari avviene per deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda dell’interessato avente i requisiti previsti dal presente statuto, il quale deve compilare, sottoscrivere e consegnare all’associazione l’apposito modulo di domanda predisposto dal Consiglio.
  2. Il Consiglio decide sull’ammissione di nuovi soci ordinari con obiettività e senza discriminazione, in coerenza con l’attività d’interesse generale di cui all’articolo 5 del presente statuto; può rigettare la domanda per prevenire l’instaurarsi di situazioni di controllo dell’associazione da parte di singoli o di gruppi, ovvero per motivi legati all’onorabilità, alla reputazione o all’indipendenza di giudizio del richiedente, oppure quando risulti da fatti oggettivi che il richiedente non condivida in tutto o in parte le finalità dell’associazione. La deliberazione di rigetto, debitamente motivata, è comunicata dal Presidente all’interessato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri, se nominato, il quale delibera entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora il Comitato dei Probiviri non sia stato nominato, il Consiglio dovrà convocare senza ritardo l’Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina di tale organo sociale. In tal caso gli effetti del diniego di ammissione restano sospesi sino alla pronuncia del Comitato dei Probiviri, che dovrà essere resa entro trenta giorni dalla nomina assembleare, e notificata per iscritto all’interessato.
  3. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, s’intende accettata la richiesta d’iscrizione che non sia stata respinta dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla sua ricezione; all’atto dell’ammissione i soci sono tenuti a versare la quota d’iscrizione, la cui misura è determinata dal Consiglio.
  4. La qualità di socio è comprovata dall’iscrizione nel libro dei soci; la tessera rilasciata ai soci non ha valore probatorio nei confronti dell’associazione. Gli enti ammessi come soci devono designare un rappresentante che assume i diritti e gli obblighi del socio ordinario. I diritti e gli obblighi dei soci si acquisiscono subito dopo l’iscrizione nel libro dei soci.
  5. La qualità di socio onorario può essere attribuita con delibera del Consiglio di amministrazione, a persone che:
  • abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dello scopo sociale; oppure
  • si siano distinte per particolari meriti, servizi o attività svolte in favore dell’associazione.
  1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea può nominare un Presidente Onorario.
  2. I soci onorari e il Presidente Onorario:
  • sono esenti dal pagamento della quota associativa annua;
  • non possono votare nelle assemblee, salvo che esprimano voto per delega di soci ordinari;
  • non possono essere nominati membri degli organi sociali.
  1. La qualità di socio ordinario si perde per:
  2. a) morte;
  3. b) inadempimento delle procedure di rinnovo, o mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio;
  4. grave violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Consiglio;
  5. compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell’associazione.
  6. Nei casi di cui alle lettere c) o d) del comma precedente, nei confronti del socio responsabile della violazione il Consiglio può, sentito il parere del Comitato dei Probiviri se nominato:
  7. applicare la sanzione disciplinare del richiamo scritto;
  8. vietare al socio l’accesso alle attività dell’associazione per un periodo massimo di sessanta giorni;
  9. proporre all’assemblea ordinaria di deliberare l’esclusione del socio. In tal caso l’assemblea ordinaria delibera l’esclusione del socio qualora sussistano gravi motivi. La quota eventualmente già versata dal socio escluso non può essergli restituita.
  10. Ai soci onorari ed al Presidente Onorario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

Art. 15 – Assemblea

  1. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci. L’assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
  2. Ciascun socio ha un voto. La deliberazione assembleare approvata col voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione è impugnabile a norma dell’articolo 2377 del codice civile qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

3.Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso  di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell’Associazione. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto all’assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i necessari controlli.

  1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che sia consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, o l’espressione del voto per corrispondenza  o  in  via  elettronica,

purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota.

  1. Non sono ammessi la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie  ovvero  in presenza di particolari  categorie  di  associati  o  di  svolgimento dell’attività in più  ambiti  territoriali.
  2. Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione.
  3. Per l’intervento all’assemblea i Soci dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell’avviso di convocazione.
  4. L’assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante un avviso che indichi il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
  5. L’avviso è validamente effettuato mediante invio agli aventi diritto di una lettera, per posta ordinaria ovvero per posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
  6. L’assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, in difetto di che l’assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra i soci presenti il Segretario. Delle riunioni dell’assemblea si redige verbale, che viene trascritto nell’apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme stabilite dal Presidente nell’avviso di convocazione o in apertura di seduta.

Art. 16 – Competenze e quorum dell’assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria:
  2. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ed attribuisce e revoca ai componenti del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
  3. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. c) approva il bilancio di esercizio, entro il 30 giugno successivo;
  5. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. e) delibera sull’esclusione dei soci;
  7. f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
  9. L’Assemblea straordinaria:
  10. a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  11. b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
  12. L’assemblea ordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.
  13. L’assemblea straordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.
  14. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  15. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza dei votanti comprese le deleghe.

Art. 17 – Consiglio di amministrazione

  1. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e l’attribuzione delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere spettano all’assemblea.
  2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci, o nel caso di soci che siano enti giuridici, tra le persone fisiche indicate da questi ultimi. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato dall’assemblea prima della loro nomina, da un minimo di tre ad un massimo di sei membri. Esso viene nominato per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono candidarsi a membro del Consiglio sia singoli soci che gruppi precostituiti in lista, secondo le modalità ed i termini specificati nel relativo avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria.
  4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri, i restanti membri devono convocare l’assemblea entro sessanta giorni per l’integrazione del Consiglio di amministrazione. Quando per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, si intenderà decaduto l’intero Consiglio e l’assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione.
  5. Il Consiglio si riunisce nella sede dell’associazione o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.
  6. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da comunicare a ciascun Consigliere, e a ciascun membro dell’Organo di Controllo se nominato, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il termine per la comunicazione dell’avviso di convocazione è ridotto a due giorni.
  7. In mancanza di formale convocazione il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri nonché, se nominati, tutti i membri dell’Organo di Controllo.
  8. Al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
  9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. La partecipazione alle riunioni del Consiglio è ammessa per tele-conferenza o video-conferenza a condizione che sia consentito:

– al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, nonché constatarne e proclamarne i risultati;

– al segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare;

– agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

  1. Nel caso di cui al comma precedente, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione ed il segretario.
  2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; esse risultano da verbali che, trascritti sull’apposito libro, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
  3. Al di fuori del caso previsto dal comma precedente, le deliberazioni del Consiglio possono risultare anche da atto scritto firmato da tutti i Consiglieri, senza necessità della loro formale convocazione e riunione; tale atto viene conservato in originale assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio e viene comunicato dal Presidente all’Organo di Controllo, se nominato.
  4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all’assemblea; ad esso compete la redazione del bilancio consuntivo, che viene predisposto dal Tesoriere.
  5. Il Consiglio ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe per determinati atti e di designare i rappresentanti dell’associazione negli organi di associazioni, fondazioni ed altri enti similari con i quali collabora.
  6. La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al Presidente, e in caso di impedimento di questi, al Vice Presidente. Il potere di firma può essere conferito dal Consiglio, che ne determina i limiti, anche a uno o più Consiglieri ovvero a procuratori speciali, con poteri di firma singola o congiunta.

Art. 18 – Conflitto di interessi

1.I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell’Associazione se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

2.Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 19 – Organo di controllo

  1. La nomina di un organo di controllo, composto da un numero di membri determinato dall’assemblea e variabile da un minimo di uno ad un massimo di tre, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti quantitativi stabiliti dal Codice. L’obbligo cessa se, per due  esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. L’organo di controllo è nominato per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
  2. Ai componenti dell’organo di controllo si  applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile. Se monocratico, il componente dell’organo di controllo  deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Nel caso  di  organo  di  controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere  posseduti  da  almeno uno dei componenti.
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi  di  corretta  amministrazione,

anche con riferimento alle disposizioni  del  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231, qualora  applicabili,  nonché  sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo  e  contabile  e  sul  suo

concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile.

  1. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. I componenti dell’organo di controllo possono, individualmente o collegialmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Risorse

L’Associazione  può  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri  soci, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12, comma  5,  solo  quando ciò sia necessario ai fini  dello  svolgimento  dell’attività  di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento dei soci.

Art. 21 – Comitato dei Probiviri

  1. Il Comitato dei Probiviri, se nominato dall’assemblea, è composto da tre soci aventi il compito di:

– confermare o annullare le deliberazioni con le quali il Consiglio rigetta le domande di ammissione a socio ordinario;

– assistere il Consiglio per le deliberazioni attinenti i provvedimenti disciplinari, e per dirimere per quanto possibile le eventuali controversie tra i soci, ovvero tra i soci e l’associazione od i suoi organi sociali, decidendo secondo equità.

2. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono candidarsi a membro del Comitato sia singoli soci che gruppi precostituiti in lista, secondo le modalità ed i termini specificati nel relativo avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria. Essi nominano tra loro il Presidente; a quest’ultimo spetta il potere di convocare e regolare il funzionamento del Comitato