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BREVE GLOSSARIO PENSIONISTICO Aliquota di computoNel sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. Per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 20%. Esempio: se in un certo anno un lavoratore dipendente ha avuto una retribuzione pensionabile di 15.500 euro, per effetto dell'aliquota di computo avrà accantonato 5.115 euro (15.500 x 33%). Aliquota di rendimentoNel sistema retributivo di calcolo della pensione è il numero che, ai fini del calcolo, indica, in percentuale della retribuzione pensionabile, l'importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Oggi, per la previdenza obbligatoria, tale percentuale è pari al 2%. Esempio: se un soggetto può far valere 35 anni di contribuzione, l'importo della sua pensione sarà pari al 70% (35 x 2%) della retribuzione pensionabile. Oltre un certo limite della retribuzione pensionabile (denominato "tetto pensionabile") tale aliquota si riduce però progressivamente, diventando quindi meno redditizia ai fini della misura della pensione. Anzianità contributivaIn riferimento alla vita di una persona, l'anzianità contributiva indica la somma dei periodi di tempo che risultano coperti dal versamento dei contributi. Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) E' l'assicurazione cui è obbligatoriamente iscritta la grande maggioranza dei lavoratori subordinati del settore privato e di una piccola parte del settore pubblico, vale a dire i dipendenti di alcuni enti del parastato. Si intendono assicurate all'A.G.O. tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età e che prestino attività retribuita nell'ambito del territorio italiano. Gestita dall'INPS copre i rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomiE' l'assicurazione cui sono obbligatoriamente iscritte tre categorie di lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; gli artigiani; i commercianti. Ad ognuna di queste categorie fa capo una gestione speciale dotata di autonomia finanziaria e di contabilità separata. Le tre gestioni, amministrate dall'INPS, coprono i rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Coefficiente di trasformazioneNel sistema contributivo di calcolo della pensione è il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore diventa progressivamente più favorevole all'aumentare dell'età scelta per andare in pensione. Oscilla infatti tra lo 0,04720 e lo 0,06136, previsti, rispettivamente, per chi va in pensione a 57 anni e 65 anni. ContribuzioneE' la periodica erogazione monetaria, correlata ad un'attività lavorativa, destinata al finanziamento del sistema della previdenza sociale. La contribuzione può essere: obbligatoria, e ad essa contribuiscono, di solito in diversa misura, datore di lavoro e lavoratore; figurativa, quando per determinati periodi di copertura previdenziale (es. servizio militare) il finanziamento pubblico si sostituisce ai soggetti del rapporto di lavoro; volontaria, se, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, l'impegno contributivo è sostenuto direttamente dal soggetto interessato; da riscatto, quando è finalizzata a far valere ai fini pensionistici un precedente periodo (es.: gli studi universitari). Età pensionabileE' l'età raggiunta la quale l'iscritto ad un fondo pensionistico matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) E' il fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. I.N.P.D.A.P. Sigla dell'"Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica", l'Ente pensionistico nato dalla fusione di varie gestioni pensionistiche (tra cui la CPDEL) cui sono iscritti i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, i dipendenti degli enti locali, i sanitari degli enti locali, gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, gli ufficiali giudiziari e i coadiutori. Montante contributivoNel sistema contributivo di calcolo della pensione è la somma di tutti i contributi accantonati ai fini del calcolo della pensione. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni. Pensione supplementareE' la pensione di vecchiaia erogata in favore dell’iscritto all’assicurazione generale obbligatoria che, compiuta l'età pensionabile e non essendosi avvalso della facoltà di ricongiunzione, non avrebbe una contribuzione sufficiente per ottenere la prestazione pensionistica ma ne ha comunque diritto poiché è titolare di una pensione in un'altra gestione o fondo pensionistico. Retribuzione pensionabileNel sistema retributivo di calcolo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende quella parte di retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della pensione. Più precisamente, rappresenta l'importo della retribuzione su cui commisurare, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, la percentuale ottenuta dalla moltiplicazione dell'anzianità contributiva per l'aliquota di rendimento. RicongiunzioneE’ l’operazione contabile amministrativa attraverso la quale un lavoratore può riunire sotto le competenze di uno stesso ente previdenziale (es.: INPS, INPAD, INPDAI, ecc.) i contributi versati nel corso della propria attività lavorativa. L’accorpamento, in passato veniva deciso in base al fatto che uno dei due enti offriva dei vantaggi rispetto all’altro. Sempre in passato questa operazione veniva fatta a titolo non oneroso per chi la richiedeva. Oggi il fattore convenienza si è andato riducendo in conseguenza della parificazione dei trattamenti pensionistici ed i ricongiungimenti implicano di norma un costo a carico del richiedente Tetto pensionabileE' l'importo massimo della retribuzione annua pensionabile oltre il quale non si applica più, per il calcolo della pensione nel sistema retributivo, l'aliquota di rendimento ordinaria (pari, dal 1995, al 2% per tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie) ma delle aliquote via via decrescenti e quindi meno redditizie ai fini dell'importo totale del trattamento pensionistico. Per l'anno 1998, il tetto pensionabile, che è rivalutato ogni anno con un meccanismo di adeguamento alle variazioni del costo della vita, è di £. 64.126.000 (pari a 33.118 euro).
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